Formazione particolare aggiuntiva preposti
200,00€
A seguito dell’accordo Stato/Regioni, del 21.12.2011, la formazione del Preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere la formazione per i lavoratori così come prevista dall’accordo Stato/Regioni e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Description
A seguito dell’accordo Stato/Regioni, del 21.12.2011, la formazione del Preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere la formazione per i lavoratori così come prevista dall’accordo Stato/Regioni e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Date | 12 Maggio 2023 – 19 Maggio 2023 |
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Settings | Formazione particolare aggiuntiva preposti remove | Formazione generale lavoratori e-learning remove | Formazione addetto al Primo Soccorso gruppo B,C remove | Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo B,C remove | Formazione Dirigenti remove | Addetto emergenza incendio Livello 2 ( ex rischio medio ) remove | ||||||||||
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Name | Formazione particolare aggiuntiva preposti remove | Formazione generale lavoratori e-learning remove | Formazione addetto al Primo Soccorso gruppo B,C remove | Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo B,C remove | Formazione Dirigenti remove | Addetto emergenza incendio Livello 2 ( ex rischio medio ) remove | ||||||||||
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Price | 200,00€ | 80,00€ | 260,00€ | 130,00€ | 360,00€ | 220,00€ | ||||||||||
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Description | A seguito dell’accordo Stato/Regioni, del 21.12.2011, la formazione del Preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere la formazione per i lavoratori così come prevista dall’accordo Stato/Regioni e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. | L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011). | Il corso di formazione Primo Soccorso gruppo B e C è rivolto agli addetti alla squadra di Primo Soccorso aziendale. Il corso viene organizzato secondo il D.M. 388/03. Lo scopo del corso è fornire la formazione necessaria agli addetti alla gestione delle emergenze per affrontare situazioni di emergenza aziendale a causa di malori o infortuni. |
La formazione per la sicurezza dei dirigenti è obbligatoria secondo quanto previsto dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
In ambito sicurezza, è l'art.2 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera d) a fornire la definizione di dirigente, ovvero quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
| Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 2 è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 Lo scopo del corso è fornire la formazione necessaria agli addetti alla gestione delle emergenze per affrontare situazioni di emergenza aziendale a causa dell’innesco di incendio. | |||||||||||
Content | A seguito dell’accordo Stato/Regioni, del 21.12.2011, la formazione del Preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere la formazione per i lavoratori così come prevista dall’accordo Stato/Regioni e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. | L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011). | Il corso di formazione Primo Soccorso gruppo B e C è rivolto agli addetti alla squadra di Primo Soccorso aziendale. Il corso viene organizzato secondo il D.M. 388/03. Lo scopo del corso è fornire la formazione necessaria agli addetti alla gestione delle emergenze per affrontare situazioni di emergenza aziendale a causa di malori o infortuni. | Il corso fornisce l’aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08. La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. Il programma formativo si concentra sulle competenze pratiche necessarie per un intervento di primo soccorso, e prevede una durata di 4 ore dipendentemente dalla tipologia dell’azienda (classificabile come appartenente al Gruppo B o C ) |
La formazione per la sicurezza dei dirigenti è obbligatoria secondo quanto previsto dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
In ambito sicurezza, è l'art.2 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera d) a fornire la definizione di dirigente, ovvero quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
| Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 2 è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 | ||||||||||
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