Description
Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.
L’obiettivo prefissato è quello di far comprendere le procedure di preparazione, manutenzione e conduzione del mezzo, finalizzate allo sviluppo delle competenze e conoscenze necessarie alla conduzione in sicurezza dei carrelli elevatori, all’identificazione dei pericoli che si possono incontrare durante lo svolgimento della propria mansione e all’apprendimento delle norme essenziali di prevenzione.
Il corso è suddiviso in una parte teorica di 8 ore da fare con modalità E-LEARNING e in una parte pratica di 4 ore. La parte pratica è differente a seconda del tipo di carrello elevatore di interesse:
- Carrelli Industriali semoventi (4 ore)
- Carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)
- Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore)
Periodicità dell’aggiornamento: ogni 5 anni.
Additional information
Date | 8 Giugno 2023 |
---|
Quick Comparison
Settings | Formazione Carrello Elevatore remove | Addetto emergenza incendio Livello 2 ( ex rischio medio ) remove | Aggiornamento RSPP DL Basso Rischio e-learning remove | Formazione lavoratori specifica rischio basso remove | Formazione generale lavoratori e-learning remove | Formazione aggiornamento Lavoratori remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Formazione Carrello Elevatore remove | Addetto emergenza incendio Livello 2 ( ex rischio medio ) remove | Aggiornamento RSPP DL Basso Rischio e-learning remove | Formazione lavoratori specifica rischio basso remove | Formazione generale lavoratori e-learning remove | Formazione aggiornamento Lavoratori remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 343,00€ | 220,00€ | 180,00€ | 90,00€ | 80,00€ | 142,50€ | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 2 è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 Lo scopo del corso è fornire la formazione necessaria agli addetti alla gestione delle emergenze per affrontare situazioni di emergenza aziendale a causa dell’innesco di incendio. | ’RSPP è definito dal D.Lgs. 81/08 come un soggetto in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi potenzialmente presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative in cui i lavoratori sono impiegati. Si tratta di una figura aziendale obbligatoria con molteplici obblighi e numerosi incarichi di consulenza. In alcuni casi, questo compito viene svolto direttamente dal Datore di lavoro che, nell’ottica di un miglioramento progressivo dei livelli di Salute e di Sicurezza, concorre sinergicamente alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure per limitare l’occorrenza dei rischi sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 prevede lo svolgimento di un corso di formazione obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha definito durata e contenuti. | L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni 21.12.2011 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio basso conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. Si considerano lavoratori di aziende a rischio basso i lavoratori di settori quali commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo | L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011). | Il corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) si propone di fornire ai lavoratori i principi generali della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia ed in Europa. La formazione dei lavoratori è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi e sulle misure di sicurezza da applicare per prevenire o difendere dagli infortuni. L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro formi tutti i suoi dipendenti, nel rispetto dei contenuti e della durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011. | |||||||||
Content | Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.
L’obiettivo prefissato è quello di far comprendere le procedure di preparazione, manutenzione e conduzione del mezzo, finalizzate allo sviluppo delle competenze e conoscenze necessarie alla conduzione in sicurezza dei carrelli elevatori, all’identificazione dei pericoli che si possono incontrare durante lo svolgimento della propria mansione e all’apprendimento delle norme essenziali di prevenzione.
Il corso è suddiviso in una parte teorica di 8 ore da fare con modalità E-LEARNING e in una parte pratica di 4 ore. La parte pratica è differente a seconda del tipo di carrello elevatore di interesse:
| Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 2 è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 | ’RSPP è definito dal D.Lgs. 81/08 come un soggetto in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi potenzialmente presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative in cui i lavoratori sono impiegati. Si tratta di una figura aziendale obbligatoria con molteplici obblighi e numerosi incarichi di consulenza. In alcuni casi, questo compito viene svolto direttamente dal Datore di lavoro che, nell’ottica di un miglioramento progressivo dei livelli di Salute e di Sicurezza, concorre sinergicamente alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure per limitare l’occorrenza dei rischi sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 prevede lo svolgimento di un corso di formazione obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha definito durata e contenuti. | L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni 21.12.2011 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio basso conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. Si considerano lavoratori di aziende a rischio basso i lavoratori di settori quali commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo | L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011). | Il corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) si propone di fornire ai lavoratori i principi generali della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia ed in Europa. La formazione dei lavoratori è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi e sulle misure di sicurezza da applicare per prevenire o difendere dagli infortuni. L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro formi tutti i suoi dipendenti, nel rispetto dei contenuti e della durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011. | ||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|