Description
Il corso fornisce l’aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08.
La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Il programma formativo si concentra sulle competenze pratiche necessarie per un intervento di primo soccorso, e prevede una durata di 4 ore dipendentemente dalla tipologia dell’azienda (classificabile come appartenente al Gruppo B o C )
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Date | 22 Maggio 2023, 12 Giugno 2023 |
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Settings | Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo B,C remove | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione BASSO rischio remove | PRENOTAZIONE: Corso lavori in quota e DPI 3 cat. remove | Formazione generale lavoratori e-learning remove | Addetto emergenza incendio Livello 1 ( ex rischio basso ) remove | Aggiornamento addetto emergenza incendio livello 1 ( ex rischio basso ) remove | ||||||||
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Name | Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo B,C remove | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione BASSO rischio remove | PRENOTAZIONE: Corso lavori in quota e DPI 3 cat. remove | Formazione generale lavoratori e-learning remove | Addetto emergenza incendio Livello 1 ( ex rischio basso ) remove | Aggiornamento addetto emergenza incendio livello 1 ( ex rischio basso ) remove | ||||||||
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Price | 130,00€ | 360,00€ | 0,00€ | 80,00€ | 130,00€ | 90,00€ | ||||||||
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Description | L’RSPP è definito dal D.Lgs. 81/08 come un soggetto in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi potenzialmente presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative in cui i lavoratori sono impiegati. Si tratta di una figura aziendale obbligatoria con molteplici obblighi e numerosi incarichi di consulenza. In alcuni casi, questo compito viene svolto direttamente dal Datore di lavoro che, nell’ottica di un miglioramento progressivo dei livelli di Salute e di Sicurezza, concorre sinergicamente alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure per limitare l’occorrenza dei rischi sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 prevede lo svolgimento di un corso di formazione obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha definito durata e contenuti. | Il D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 specificano l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia. Gli obblighi citati sono sanzionati penalmente. Inoltre, per i cantieri temporanei o mobili, l’allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche la documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere. Tale formazione deve riguardare in particolar modo i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto che, essendo di III categoria, ai sensi dell’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08, comportano l’obbligo di provvedere all’addestramento sul loro uso. Risponde lo stesso art. 18 del D.Lgs. 81/08, comma 1, lett. z, che impone al datore di lavoro di aggiornare le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. In tale contesto è quindi possibile provvedere efficacemente alla formazione del personale sull’uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature che si utilizzano per la sicurezza nei lavori in quota. | L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011). | Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 | Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (1-FOR) è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 | |||||||||
Content | Il corso fornisce l’aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08. La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. Il programma formativo si concentra sulle competenze pratiche necessarie per un intervento di primo soccorso, e prevede una durata di 4 ore dipendentemente dalla tipologia dell’azienda (classificabile come appartenente al Gruppo B o C ) | L’RSPP è definito dal D.Lgs. 81/08 come un soggetto in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi potenzialmente presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative in cui i lavoratori sono impiegati. Si tratta di una figura aziendale obbligatoria con molteplici obblighi e numerosi incarichi di consulenza. In alcuni casi, questo compito viene svolto direttamente dal Datore di lavoro che, nell’ottica di un miglioramento progressivo dei livelli di Salute e di Sicurezza, concorre sinergicamente alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure per limitare l’occorrenza dei rischi sul lavoro. Il D.Lgs. 81/08 prevede lo svolgimento di un corso di formazione obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha definito durata e contenuti. | Il D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 specificano l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia. Gli obblighi citati sono sanzionati penalmente. Inoltre, per i cantieri temporanei o mobili, l’allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche la documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere. Tale formazione deve riguardare in particolar modo i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto che, essendo di III categoria, ai sensi dell’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08, comportano l’obbligo di provvedere all’addestramento sul loro uso. Risponde lo stesso art. 18 del D.Lgs. 81/08, comma 1, lett. z, che impone al datore di lavoro di aggiornare le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. In tale contesto è quindi possibile provvedere efficacemente alla formazione del personale sull’uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature che si utilizzano per la sicurezza nei lavori in quota. | L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011). | Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (1-FOR) è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 | Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio Livello 1 (1-FOR) è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3, lettera a, punto 4 e lettera b), 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 02 settembre 2021 | ||||||||
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