Patente a punti in edilizia: il testo di legge ufficiale
Patente a punti in edilizia: il testo di legge ufficiale
Il sistema di qualificazione delle imprese entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024. Non si applicherà a chi è in possesso dell’attestazione SOA
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, anche noto con il nome di “Decreto PNRR 2024”, che in sostanza riscrive l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 dettagliando le modalità di introduzione della cosiddetta “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.
Utile chiarire sin dall’inizio che non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Per tutte le altre, a partire dal 1° ottobre 2024 la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita’ (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di lavorare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
Sono previste le seguenti decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
- provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
- riconoscimento della responsabilita’ datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
- la morte: venti crediti
- un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
È interessante la previsione contenuta al comma 10 del nuovo art. 27 del D.Lgs. 81/08 per cui l’impalcatura della patente a punti potrà estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Infine, come già anticipato dalle bozze circolanti, il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 dispone anche la creazione di una “Lista di conformità INL” che premia i datori di lavoro virtuosi in caso non emergano violazioni o irregolarità. Questi non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
Scarica il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, anche noto con il nome di “Decreto PNRR 2024”. Le disposizioni relative alla “patente a punti” sono contenute nell’articolo 29 comma 19, quelle relative alla “Lista di conformità INL” ai commi 7-8-9.